Aggiornamento Prezziari – Delibera ANAC n. 618/22
Ccon tale recente pronunciamento, scaturito da un’istanza di pre-contenzioso presentata da Confindustria Valle d’Aosta, l’ANAC ha ribadito un principio, in relazione ai limiti dell’obbligo di aggiornamento dei prezziari, in effetti già espresso nel Parere Funzione Consultiva n.60 del 07 dicembre 2022.
In merito è preliminarmente da ricordare come l’art. 26 del Decreto Legge 50/2022, convertito dalla Legge 91/2022, abbia introdotto l’obbligo per le stazioni appaltanti di adottare, per le procedure avviate dopo il 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del citato DL, il prezzario aggiornato di riferimento regionale.
Infatti, ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo 26, “Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell’aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.
Questo, precisando nel comma 3, “Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.”.
Nella fattispecie, sottoposta alla disamina dell’ANAC, Confindustria Valle d’Aosta, aveva lamentato come, una gara, essendo stata indetta il 26 settembre 2022, quindi successivamente all’emanazione del DGR Valle d’Aosta n. 815 del 18 luglio 2022, di approvazione del Prezziario Regionale Infrannuale 2022, avrebbe dovuto riferirsi a tale ultimo prezziario, e non già a quello del 2021.
L’ANAC, nel ritenere di converso conforme a normativa di settore l’operato della stazione appaltante, ha argomentato come “L’obbligo di aggiornamento dei prezzi non può che riferirsi alla fase di approvazione del progetto e non a quelle ad essa successive… e che pertanto le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali aggiornati, secondo le previsioni dell’articolo 23 del d.lgs. n. 50/2016 e tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali”.
Poiché il progetto era stato approvato il 27 giugno 2022 e quindi precedentemente all’emanazione del Prezziario Infrannuale 2022, intervenuta, come visto, il 18 luglio 2022, non sussisteva, secondo l’ANAC, l’obbligo di adeguamento a tale ultimo prezziario, in sede di indizione della gara.
Stante l’orientamento espresso dall’ANAC, al fine di valutare la legittimità di un esperimento di gara deve essere apprezzato il momento di approvazione del progetto, in quanto se intervenuto prima della pubblicazione del Prezziario Infrannuale 2022, dovrà riferirsi a quello 2021, aumentato sino al 20%.
In altre parole, per l’ANAC, l’espressione “procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore” del DL 50/2022, non deve intendersi riferita alla pubblicazione del bando di gara.
Questo anche se è da evidenziare come la giurisprudenza interpreti diversamente la disposizione legislativa, avendo ad esempio il TAR Campania, su ricorso promosso da ANCE, chiarito come “Non sembrano porsi dubbi interpretativi circa la portata dell’espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell’individuazione dell’ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per “avviate” devono intendersi, evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022. È infatti la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara. Ciò è stato chiarito da costante e pacifica giurisprudenza secondo cui una pubblica gara può dirsi indetta e, quindi, “avviata”, solo con la pubblicazione del bando o dell’avviso, atti costitutivi della procedura di gara, aventi efficacia esterna nei confronti dei terzi”.
In ultimo è il caso di significare come, ai sensi delle innovazioni, recate dall’art. 1 comma 458 della Legge 197/2022, all’art. 26 del DL 50/2022, la questione, comunque superata stante le limitazioni temporali di applicazione, sembri essere stata meglio disciplinata disponendo, l’introdotto comma 6 quinquies, come “nelle more dell’aggiornamento dei prezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l’ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello infrannuale di cui al comma 2”.
Detto comma 6 – bis, parimenti introdotto dalla Legge 197/2022, ha stabilito come le stazioni appaltanti applichino i prezziari “aggiornati annualmente ai sensi dell’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016”, dovendo ricordare come, l’art.26 del DL abbia stabilito, “I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data”.