ADEGUAMENTO PREZZI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 5244 DEL 01 LUGLIO 2026
La Sentenza n. 5244 del 01 luglio 2026 stabilisce, ovvero ribadisce, alcuni importanti principi in materia dell’adeguamento prezzi recato dal Decreto Legge 50/2022, convertito dalla Legge 91/2022.
In primo luogo il pronunciamento specifica come non necessiti a riguardo alcuna istanza dell’appaltatore, chiarendo in merito “La disciplina dell’istituto non fa invece cenno a un onere propulsivo del privato, mentre il legislatore, quando ha ritenuto necessaria l’istanza, lo ha previsto espressamente, come in relazione alle variazioni dei prezzi in aumento di cui all’art. 21 septies del d.l. n. 73 del 2021, con specifico riferimento al comma 4 (parere Anac delibera 8 febbraio 2022 n. 63). Peraltro, l’intera disciplina dell’istituto depone nel senso che non sussista l’onere del privato di presentare l’istanza.”
Viene ad essere poi determinato, associandosi all’orientamento del MIT, come la disposizione sull’adeguamento rivesta carattere imperativo “in quanto l’art. 26 comma 1 d.l. n. 50 del 2022 prescrive che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite è adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali”, applicando i prezzari aggiornati, (in tale prospettiva la Sezione ha affermato che “La disposizione è chiara nella sua portata”, così Cons. St., sez. V, 4 dicembre 2025 n. 9568). L’obbligazione di revisionare i prezzi ai sensi dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 trova quindi fonte in una norma imperativa di legge, integrando il contratto di appalto ai sensi dell’art. 1339 c.c.”
I Giudici di Palazzo Spada chiariscono poi come il legislatore abbia stabilito che, “anche dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, è l’amministrazione ad essere tenuta a emettere il certificato di pagamento straordinario che tenga conto dell’adeguamento dei prezzi”, precisando come “Una volta adottato il SAL (o la diversa documentazione stabilita) da parte dell’amministrazione l’obbligazione diviene certa e liquida”, stabilendo come, “Nel caso di accesso al Fondo di cui al comma 4 dell’art. 26 del d.l. n. 50 del 2022 il pagamento viene effettuato dalla stazione appaltante entro trenta giorni dal trasferimento di dette risorse (art. 26 comma 4 d.l. n. 50 del 2022). In nessun caso il termine per il pagamento decorre dall’istanza del privato”.

