Adeguamento prezzi e di alterazione della remuneratività degli appalti. Parere MIMS

Il Ministero ha espresso alcuni indirizzi in tema di adeguamento prezzi e di alterazione della remuneratività degli appalti, precisando:

  1. Come l’art. 26 del DL 50/2022 convertito dalla Legge 91/2022 trovi applicazione “unicamente agli appalti pubblici di lavoro”, essendo quindi preclusi quelli rientranti non solo nella categoria dei servizi e delle forniture, ma anche quelli relativi alla “fornitura con posa in opera”;
  2. Come l’interpretazione dell’art. 106 comma 1 lett. c del Codice dei contratti, disposta dall’art. 7 del DL 36/2022 convertito dalla Legge 79/2022, secondo cui “tra le circostanze indicate al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera”, debba essere riferita, anche in questo caso, “ai soli appalti di lavori”, escludendo quindi quelli di servizi e forniture dalla disposizione di interpretazione autentica. Questo perché tale norma interpretativa richiama unicamente il “costo dei materiali necessari alla realizzazione di “opere”, circoscrivendo in tal modo l’ambito di applicazione delle novità così introdotte ai soli appalti di lavori”;
  3. Come in ogni caso, per gli appalti di servizi e forniture, valga la regola generale dettata dall’art. 106 comma 1 lett. a) del Codice dei contratti, relativamente alla revisione prezzi, la quale risulta applicabile solo qualora nei documenti di gara, tale procedura sia prevista da “clausole chiare, precise e inequivocabili”, come peraltro confermato dall’ANAC nel parere FUNZ CONS 20/2022;
  4. Come “la Stazione appaltante possa valutare la revoca dell’aggiudicazione nel caso in cui l’aumento del costo dell’opera per effetto dell’aumento dei prezzi determini un giudizio di “non sostenibilità” dell’opera stessa

Parere.1465.possibilità.revoca.aggiudicazione