Accesso al “cruscotto infortuni” da parte del RLS e RLST
Il decreto legislativo n. 151/2015 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese”, ha abolito, dal 23 dicembre 2015, l’obbligo della tenuta del registro infortuni da parte del datore di lavoro e dell’applicazione delle relative disposizioni sanzionatorie (cfr. documento Ance “Testo unico sulla sicurezza: modificate alcune norme” del 24 settembre 2015).
Gli infortuni avvenuti fino a quella data sono consultabili nell’abolito registro cartaceo, il cui obbligo di conservazione permane a carico dei datori di lavoro per i successivi 4 anni.
L’Inail ha fornito ai datori di lavoro (e ai loro intermediari) ed agli organi ispettivi uno strumento alternativo dell’abolito registro infortuni cartaceo, realizzando un applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31.
Nel “Cruscotto infortuni” possono essere consultati gli stessi dati presenti nell’abolito registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi dopo il 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. 1124/1965 e s.m.i..
L’Inail precisa che gli RLS/RLST non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico dell’Istituto, rivolto essenzialmente agli organi preposti alle attività di vigilanza, come precisato nella circolare n. 92/2015.
Chiarisce l’Inail che gli RLS/RLST hanno il diritto di ricevere, per il tramite del datore di lavoro, le informazioni e i dati sugli infortuni e malattie professionali (art. 50, comma 1, lettera e) e comma 2 del d.,lgs. n. 81/08).
Grava quindi sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS/RLST, ad esempio mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo, come già avveniva con il registro cartaceo ormai abrogato.