Accertamenti ispettivi sul lavoro, chiarimenti sulle preclusioni
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata circolare n. 4/19, ha fornito alcune importanti precisazioni, anche di natura operativa, in merito all’attività di verbalizzazione degli accertamenti ispettivi ed alle circostanze in cui operano le preclusioni relative ad accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa.
È bene precisare che il regime delle preclusioni, stando al tenore letterale dell’art. 3, co. 20 della L. n. 335/95 e s.mi., non opera nell’ambito di accertamenti di natura amministrativa riguardanti la regolarità dei rapporti di lavoro.
Viceversa, le preclusioni interessano, esclusivamente, le verifiche ispettive effettuate in materia previdenziale ed assicurativa, senza peraltro pregiudicare l’attività di verifica d’ufficio.
In particolare, le preclusioni si configurano nelle ipotesi in cui, a seguito della verifica ispettiva:
- sia attestata la regolarità previdenziale e assicurativa, puntualmente riportata nel verbale di primo accesso, in relazione agli specifici aspetti esaminati, limitatamente al periodo temporale, alle posizioni esaminate e allo specifico oggetto dell’accertamento, così come indicato nel verbale di attestazione rilasciato al soggetto ispezionato;
- il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione delle posizioni e dei relativi periodi oggetto di contestazione.
Diversamente, le preclusioni non operano nelle ipotesi in cui il datore di lavoro:
- non abbia provveduto alla integrale regolarizzazione delle contestazioni mosse;
- realizzi comportamenti omissivi (rifiuto alla esibizione della documentazione richiesta, diniego di accesso nei locali di lavoro, rifiuto od intralcio alla raccolta di dichiarazioni) o irregolari (mancate registrazioni di lavoratori nel LUL o di retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte, non rilevabili al momento dell’ispezione sulla base degli interrogatori effettuati e della documentazione resa disponibile) o conseguenti a denunce del lavoratore.
L’INL, anche alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto opportuno ribadire al proprio personale ispettivo la necessità di specificare, nel verbale di primo accesso, l’oggetto dell’accertamento in maniera più precisa possibile, adottando, a titolo esemplificativo, la seguente dicitura: “ la presente verifica è finalizzata esclusivamente al controllo della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro e/o all’esame dei profili previdenziali e/o assicurativi in relazione al periodo dal ___ al _____”.
Un accertamento che inizialmente abbia interessato la verifica della regolarità amministrativa dei rapporti di lavoro potrà essere esteso ad ulteriori aspetti previdenziali che andranno esplicitati nel verbale interlocutorio, anche in relazione all’eventuale esame di un LUL già acquisito.
Il verbale interlocutorio potrà servire anche ad informare il datore di lavoro dell’eventuale estensione dell’oggetto dell’accertamento, dando contestualmente atto delle attività istruttorie già compiute.
Il verbale unico di conclusione degli accertamenti dovrà, infine, riportare l’indicazione puntuale degli atti e documenti esaminati in relazione alle finalità dell’accertamento, alle singole posizioni dei lavoratori interessati e al periodo oggetto di verifica.
Anche l’attività di vigilanza effettuata in materia previdenziale e/o assicurativa potrà essere circoscritta su specifici aspetti come, ad es., trasferte, indennità di malattia, maternità, assegni familiari, rischio assicurato, o ambiti territoriali, come ad es. un cantiere.
In caso di attività di vigilanza congiunta, ossia che riguardi contestualmente aspetti di natura amministrativa, previdenziale ed assicurativa, la limitazione dell’oggetto dell’accertamento verrà definito concordemente in sede di programmazione, anche in ragione della necessità di armonizzare le modalità di ispezione.