Abrogazione dei voucher e modifiche alla responsabilità solidale negli appalti – DL n. 25/2017
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo scorso il decreto legge n. 25/2017 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.
Il decreto riprende i contenuti dei referendum oggetto di consultazione il prossimo 28 maggio.
In materia di voucher, infatti, viene previsto all’art. 1 del decreto n. 25 l’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lg.s. n. 81/2015 sulla disciplina del lavoro accessorio. Pertanto, dall’entrata in vigore della norma (17 marzo 2017) è vietato l’acquisto dei voucher, mentre l’utilizzo di quelli già acquistati a quella data potrà essere effettuato sino al 31 dicembre 2017.
L’art. 2 del decreto si occupa, poi, di responsabilità solidale negli appalti, apportando le modifiche all’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 oggetto del referendum.
Viene, infatti, abrogata la previsione che rimetteva ai contratti collettivi la possibilità di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, in alternativa alla responsabilità solidale, e vengono abrogate le previsioni che rendevano obbligatoria la chiamata in causa di tutti i corresponsabili nonché la possibilità, per il chiamato in solido, di eccepire, in prima difesa, la preventiva escussione del debitore principale (beneficium excussionis).
Si abroga, quindi, la possibilità, attraverso lo strumento dei contratti di lavoro nazionali stipulati dalle associazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, di individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti tali da rappresentare una valida alternativa alla responsabilità solidale, anche se ciò riguardava solo gli aspetti retributivi e non quelli contributivi per i quali sussisteva comunque il vincolo solidaristico.
L’obbligatorietà della chiamata in causa di tutti, oggi abrogata, rappresentava inoltre la possibilità, per le imprese coinvolte dal vincolo solidaristico, di essere messe a conoscenza da subito dell’avvio di un’azione giudiziaria (da parte del lavoratore o di Inps, Inail o Casse Edili) contro un appaltatore o un subappaltatore e quindi di poter agire in tempo utile a propria difesa.
Per quanto concerne la “preventiva escussione”, si trattava della possibilità, per il committente e per le imprese responsabili in solido, di chiedere che il lavoratore (o Inps, Inail o Casse Edili), per ottenere il pagamento dovuto, agisse prima nei confronti del datore di lavoro debitore e soltanto dopo l’infruttuosa azione esecutiva nei confronti del debitore principale, nei confronti degli altri co-obbligati.
L’Ance è intervenuta presso le sedi opportune esprimendo un giudizio assolutamente critico sull’abrogazione di dette norme in materia di responsabilità solidale, sottolineando come le stesse non abbiano minato ad oggi le tutele dei lavoratori.
Invece, con tali modifiche, si riporta l’istituto ad uno stato di incertezza, con dirette ripercussioni, anche al livello economico, sulle imprese, tenuto conto che il decreto legge nulla modifica con riguardo al termine decadenziale di 24 mesi dalla fine dei lavori che, come più volte sottolineato dall’Ance stessa, risulta assolutamente gravoso e ingestibile.
Si fa riserva di fornire ogni informazione utile sull’iter parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.
Decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017