Cassa Integrazione, dall’INPS le istruzioni per la dichiarazione contributiva
Per opportuna ed immediata informativa, si fornisce in allegato la circolare Inps n. 9/17, attraverso la quale l’Istituto previdenziale, relativamente alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 148/15 in materia di Cig, illustra i nuovi criteri tecnici per operare la compilazione della dichiarazione contributiva UniEmens, anche in relazione agli adempimenti connessi alla definizione di unità produttiva.
Sono chiariti, tra l’altro, i criteri per il calcolo della contribuzione addizionale (allegato 1 della nota in oggetto, contenente gli algoritmi di calcolo della retribuzione persa), nonché le metodologie per effettuare le regolarizzazioni e l’adeguamento di eventuali dichiarazioni contributive trasmesse con codici “impropri”, ossia non più in uso relativamente ai trattamenti di Cig che interessano il periodo decorrente dall’entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori sociali.
Per l’edilizia, in particolare, la nota Inps conferma che, relativamente ai criteri per l’identificazione dell’Unità produttiva, in caso di cantieri, in sede di iscrizione dell’unità produttiva cantiere, l’azienda è tenuta ad autocertificare che, per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale, è stato stipulato un contratto di appalto di almeno un mese, senza onere di allegare il contratto medesimo.
Quanto sopra, come noto, scaturisce dall’indicazione del Ministero del lavoro che, riformando l’indirizzo interpretativo fornito dall’Inps con il messaggio n. 7336/15, ha fissato ad un mese, anziché sei, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei cantieri edili.
Tale nuovo indirizzo, informa l’Istituto, trova applicazione relativamente alle domande presentate a decorrere dal primo agosto 2016, ossia dalla data di pubblicazione della circolare n. 139/16.
Per ciò che concerne il contributo addizionale, fermo restando che l’obbligo del relativo pagamento decorre dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione alla fruizione della prestazione, per effettuare il pagamento del contributo addizionale relativo ai periodi pregressi il termine di scadenza è fissato al giorno 16 aprile 2017 (18 aprile in quanto il 16 è la S. Pasqua), senza aggravio di oneri accessori.
Si fa riserva di fornire quanto prima un approfondimento al riguardo.