Prospetto disabili, scade il 31 gennaio il termine per l’invio

Il 31 gennaio 2017 scade il termine per la presentazione del prospetto informativo per i disabili per le imprese che occupano 15 o più dipendenti, nel caso in cui la situazione occupazionale dell’impresa abbia subito variazioni rispetto all’anno precedente, tali da influire sugli adempimenti relativi al collocamento obbligatorio: lo rammenta il Ministero del Lavoro, tramite un avviso pubblicato sul portale www.cliclavoro.gov.it, ricordando che tale prospetto deve essere inviato telematicamente, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 2 novembre 2010.

A tal proposito, è necessario sottolineare che a partire dal 1° gennaio 2017 sono intervenute alcune novità in merito alla disciplina in oggetto, introdotte dal Jobs Act (D. Lgs. n. 151/2015).

In particolare, si segnala che l’obbligo di assunzione dei disabili è ora così regolato:

– 1 lavoratore se l’impresa occupa da 15 a 35 dipendenti;
– 2 lavoratori, se occupa da 36 a 50 dipendenti;
– il 7% dei lavoratori in forza, se occupa più di 50 dipendenti.

Fino allo scorso anno, le aziende tra i 15 e i 35 dipendenti erano escluse dall’assolvimento degli obblighi relativi al collocamento obbligatorio, sino alle eventuali nuove assunzioni aggiuntive rispetto al numero di dipendenti in servizio. Pertanto, fino allo scorso 31 dicembre 2016, i datori di lavoro privati che effettuavano una nuova assunzione aggiuntiva rispetto al numero dei dipendenti in servizio, erano tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi a partire dalla data in cui veniva effettuata la predetta assunzione.

Attualmente invece, la nuova normativa, come detto dal 1° gennaio scorso, ha abrogato tale disposizione. Pertanto, al raggiungimento dei 15 dipendenti, scatta l’obbligo dei datori di lavoro di assumere un disabile.

Sono obbligati, inoltre, alla trasmissione del prospetto, tutti i datori di lavoro, inclusi:

– i partiti politici;
– le organizzazioni sindacali;
– gli enti senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e riabilitazione.

Per tali soggetti, si precisa che la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico – operativo e svolgente funzioni amministrative.

Rimane ferma per l’edilizia l’esclusione dalla base di computo del personale di cantiere.

Presentazione in via telematica

Quanto alla presentazione del prospetto, da effettuarsi esclusivamente in via telematica, i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, dovranno inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Se invece ci si rivolge ad un intermediario, il soggetto abilitato invia il modello presso il servizio informatico competente in relazione alla propria sede legale.

Per l’invio telematico è necessario accreditarsi secondo le modalità indicate da ciascuna regione e provincia autonoma in cui avviene l’adempimento.

Sistema sanzionatorio

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, anch’esso ha subito alcune modifiche. Si evidenzia, infatti, che, ai sensi dell’art. 15 della stessa L. n. 68/1999, così come modificato, trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili (dal 1° gennaio del 2017 per chi ha raggiunto la soglia nel 2016), per ogni giorno lavorativo durante il quale risulti non coperta, per cause imputabili all’azienda, la quota dell’obbligo, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.

L’importo corrisponde, quindi, a 153,20 euro per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata, in luogo della precedente sanzione pari a 62,77 euro. A questa sanzione, tuttavia, si applica la procedura di diffida, prevista dal D.lgs. n. 124/2004, con assegnazione di un termine di 30 giorni per la regolarizzazione e la riduzione della sanzione ad un quarto.