2^ Giornata di studio: le novità del Decreto Correttivo (versione del 7 marzo 2017)

Tantissime imprese hanno partecipato alla 2^ giornata di studio, svoltasi oggi, 8 marzo 2017, presso la Sala Conferenze di Ance Aies Salerno, per trattare delle novità contenute nel Decreto Correttivo al Codice Appalti, che ha visto nella giornata di ieri un’ulteriore modifica.

Una parte dell’incontro si è incentrato sul tema delle Riserve e Contenzioso, tema che sarà approfondito ulteriormente nel prossimo appuntamento. Nel contempo saranno esaminati tutti i casi pratici che le imprese sono state invitate a proporci. 

Invece, nel Decreto Correttivo al Codice Appalti, che ovviamente dovrà affrontare tutto l’iter di approvazione, fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tra le ipotesi fino ad ora previste ed approfondite:

Art. 23 comma 16 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi): il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta;

il Soccorso istruttorio è gratuito;  

Art. 59  (Scelte delle procedure): le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori ovvero in caso di affidamento dei lavori mediante procedura di partenariato per l’innovazione o di dialogo competitivo;

1-ter. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c), In tali casi i contratti riportano l’obbligo di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’affidamento;

1-quater. Il  ricorso agli affidamenti di cui ai commi I “bis e 1-ter deve essere motivato nella determina a contrarre;

Art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio): le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica c all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione o di inadeguatezza delle integrazioni presentate. Il concorrente è escluso dalla gara;

Art. 89 (Avvalimento): non è ammesso l’avvalimento qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E’ considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell’opera superi il dieci per cento dell’importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l’elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell’ottenimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all’articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l’articolo 216, comma 15;

Art. 105 (Subappalto): i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codicedi norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

  1. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo dei lavori della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all’importo complessivo del contratto”. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
  2. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché’ : a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali e’ ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché’ le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, purché l’affidatario sia qualificato nella relativa categoria.
  3. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora la stazione appaltanteritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori e tale richiesta è indicata nel bando di gara.L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.Nel bando o nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria alla stipula del contratto l’indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all’articolo 35.
  4. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all’articolo 83, comma 1, e all’articolo 84, comma 4, lettera b), all’appaltatore, indicandoil valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. A tal fine le linee guida di cui all’art.83 comma 2, indicando, altresì in che misura rilevano ai fini dei qualificazione, il valore e la categoria di quanto eseguito mediante il subappalto.