Eco e Sisma bonus: i casi di esclusione dalla cessione del credito
Esclusione dalla cessione del credito da ecobonus per interventi di recupero edilizio su unità immobiliari, in favore di una società, non esecutrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è anche amministratore e socio.
La stessa esclusione opera anche in caso di cessione del credito da eco e sismabonus ad una ditta individuale subappaltatrice dei lavori, della quale il beneficiario della detrazione è il titolare.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 247 e 249, entrambe del 16 luglio 2019, con riferimento alle regole relative alla cessione del credito in presenza di interventi edilizi agevolabili con le detrazioni ecobonus e sismabonus, specie per quel che riguarda la nozione dei “soggetti collegati” con l’esecuzione dei lavori[1].
In particolare l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la disciplina relativa all’applicabilità dei due benefici, e valutandone l’applicabilità al caso di specie, ribadisce che:
– nell’ipotesi di interventi su una singola unità immobiliare, agevolabili con l’ecobonus, la cessione del credito è ammessa unicamente in favore di soggetti privati, diversi dai fornitori, che siano «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione»[2].
Pertanto, il beneficiario del bonus fiscale non può cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione ad una società, che non ha eseguito gli interventi edilizi, della quale è amministratore e socio (cfr. Risposta 247/E/2019).
In tal caso, infatti, la cessione del credito è esclusa perché la predetta società risulta estranea al rapporto che ha dato origine alla detrazione, non potendo, quindi, verificarsi il requisito del “collegamento contrattuale” richiesto dalla normativa;
– in linea generale, la cessione del credito viene ammessa anche in favore dei subappaltatori che intervengono nell’intervento edilizio, ovvero nei confronti di coloro che forniscono i materiali per l’esecuzione dell’opera, trattandosi sempre di soggetti “collegati”, nel senso sopra precisato.
Rispetto a tale regola costituisce un’eccezione l’ipotesi in cui il beneficiario della detrazione (per lavori condominiali agevolabili con eco e sismabonus)[3] sia anche il titolare della ditta individuale a cui sono state affidate, in subappalto, parte delle lavorazioni.
In sostanza, in tale fattispecie, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non può cedere la detrazione a lui spettante alla ditta individuale (subappaltatrice), di cui lo stesso è titolare.
Infatti, con tale cessione si realizzerebbe, in concreto, la trasformazione in credito d’imposta della detrazione spettante[4], mentre la disciplina relativa alle due agevolazioni non consente al contribuente di fruire, in luogo della detrazione, di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione anche con altre imposte.
[1] Cfr. gli artt.14 e 16 del D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 90/2013.
[2] Cfr. le C.M. 11/E/2018 e 17/E/2018. Il principio del “collegamento contrattuale” con gli interventi agevolabili, ai fini della cessione del credito, vale anche ed in caso di incapienza del beneficiario della detrazione, come nel caso di specie. Per la cessione del credito da ecobonus, relativa ad interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, ammessa dal periodo d’imposta 2018, cfr. il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.100372 del 18 aprile 2019 ed ANCE “Ecobonus per interventi su singole unità immobiliari – Le regole per la cessione del credito d’imposta” – ID n.35790 del 23 aprile 2019.
[3]Secondo le regole di cui ai Provvedimenti AdE nn.108577 dell’8 giugno 2017 e 165110 del 28 agosto 2017 (ecobonuscondomini), n.108572 dell’8 giugno 2017 per il (sismabonus condomini).
[4] In tal modo, verrebbe meno la terzietà richiesta dalla norma in relazione ai cessionari del credito ed il beneficiario della detrazione sarebbe al contempo cedente e cessionario.