Valutazione di impatto ambientale: la Consulta boccia i ricorsi delle Regioni

La Corte Costituzionale ha posto fine alle contestazioni di legittimità in materia di valutazione di impatto ambientale avanzate da numerose Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano all’indomani dell’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017 che, recependo la Direttiva 2014/52/UE, aveva riformato l’intera disciplina della VIA contenuta nel Codice dell’Ambiente (D.lgs. 152/2006).

Con la sentenza n. 198 del 14 novembre 2018 la Corte ha, dunque, dichiarato non fondati i ricorsi presentati dalle otto regioni Calabria, Valle d’Aosta, Lombardia, Puglia, Abruzzo, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e delle province autonome di Trento e Bolzano nei quali sono state in particolar modo eccepite, dal punto di vista del riparto costituzionale delle competenze, alcune modifiche che, a loro dire, avevano dato luogo a una centralizzazione delle competenze nella materia della VIA ridimensionando così le competenze amministrative regionali e violando il principio di leale collaborazione. Criticata anche la previsione del nuovo procedimento unico regionale. L’obbligatorietà del provvedimento unico regionale sarebbe stato secondo le ricorrenti, causa di “disparità di trattamento rispetto alla procedura di VIA statale” per la quale il provvedimento unico deve essere appositamente richiesto dal proponente. Inoltre, il provvedimento unico regionale sarebbe stato disciplinato da una normativa “eccessivamente dettagliata” che non lasciava autonomia al legislatore regionale.

La Corte Costituzionale ha motivato la propria decisione affermando in sostanza che:

  • le modiche operate vanno nel senso auspicato dalla disciplina comunitaria che ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare la qualità della procedura di VIA realizzando procedure coordinatee garantendo altresì che il processo decisionale si svolgesse entro termini ragionevoli e con procedure il più possibile semplificate. In particolare, poi, la nuova disciplina del provvedimento unico regionale va nella direzione di una razionalizzazione dei procedimenti nella prospettiva di migliorare l’efficacia dell’azione delle amministrazioni a diverso titolo coinvolte nella realizzazione del progetto;
  • la materia ambientale è, in ogni caso, di competenza esclusiva dello Stato. La VIA rappresenta lo strumento necessario a garantire una tutela unitaria e non frazionata del bene ambiente. Il Decreto impugnato oltre a regolare la materia dell’ambiente deve ascriversi, peraltro, anche alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-socialein quanto capace di condizionare e limitare anche le competenze statutariamente attribuite alle regioni speciali e alle province autonome.