Rifiuti e trasporto occasionale: quando è reato?

Anche un solo trasporto di rifiuti, se non autorizzato, può configurare il reato di cui all’art. 256 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006): lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 48574/2016, in linea con quanto già sostenuto in passato dalla stessa (C. Cassazione, sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 e n. 24428 del 25/05/2011).
 
In particolare, i giudici hanno evidenziato che in base al tenore della norma affinché si configuri il reato di “trasporto non autorizzato di rifiuti” di cui al citato articolo 256 è sufficiente anche un’unica condotta, in quanto si tratta di un reato cd. “istantaneo” che si perfeziona nel momento in cui si realizza il singolo comportamento.
 
Ne deriva che nel caso di trasporti episodici ed occasionali di rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, le imprese che li producono, hanno due possibilità:
  • se vogliono provvedere al trasporto dei rifiuti da loro stesse prodotti con i propri mezzi dovranno iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006);
  • in alternativa possono conferire i rifiuti prodotti ad un soggetto autorizzato al trasporto conto terzi ed iscritto all’Albo Gestori Ambientali (art. 212 del D.Lgs. 152/2006).  
Si ricorda che il trasporto di rifiuti non autorizzato è punito:
a)  con la pena dell’arresto da 3 mesi a 1 anno o con l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da € 2.600 a € 26.000 se si tratta di rifiuti pericolosi.