Modifiche alla disciplina dello “split payment”: firmato il decreto attuativo.

Firmato dal MEF il decreto attuativo dello split payment 2018, alla luce delle novità introdotte dall’ultimo Collegato Fiscale alla legge di Bilancio 2018.
 
È stato diffuso dal Ministero dell’Economia e delle finanze il D.M. 9 gennaio 2018, ad oggi non ancora pubblicato in Gazzetta, con cui viene data attuazione alle novità che hanno riguardato il meccanismo della “scissione dei pagamenti” in seguito all’entrata in vigore del DL 148/2017 (cd. Decreto Fiscale).
 In particolare il DM del 9 gennaio scorso aggiorna il D.M. 23 gennaio 2015 (già precedentemente modificato dal D.M. 20 febbraio 2015, dal D.M. 27 giugno 2017, e dal D.M. 13 luglio 2017) che originariamente fissava le modalità applicative del meccanismo della scissione dei pagamenti.
 Si ricorda che il meccanismo del cd. split payment, introdotto dal 1 gennaio 2015, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni e ad alcune tipologie di società ed enti, il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.
 La disciplina dello split payment è stata più volte modificata. Su di essa, infatti, sono intervenuti, prima il D.L.50/2017 (cd. Manovra correttiva 2017) convertito con modifiche nella legge 96/2017, e poi il D.L. 148/2017 convertito con modifiche nella legge n.172/2017.
Entrambi i provvedimenti hanno esteso il meccanismo sia dal punto di vista temporale, che soggettivo.
 
In particolare, il D.L. 50/2017 ha prorogato sino al 2020 l’operatività del meccanismo, originariamente fissato dall’Unione europea fino al 31 dicembre 2017, operando un’estensione dell’ambito soggettivo di applicazione per le fatture di cessioni di beni e prestazioni di servizi emesse a partire dal 1 luglio 2017.
 Con il più recente D.L. 148/2017 è stato nuovamente riformulato il co.1-bis dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, estendendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione dello split payment, anche ad altri soggetti pubblici, ovvero:
  •  tutte le pubbliche amministrazioni;
  • gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
  • tutte le società controllate, in via diretta o indiretta, dalle amministrazioni pubbliche, dalle regioniprovincecittà metropolitanecomuni ed unioni di comuni o da enti pubblici economici nazionali, regionali e locali e da fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche (e le società da queste stesse controllate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70);
  • le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
Il DM del 9 gennaio 2018 dà attuazione a quest’ultima estensione dell’ambito soggettivo di applicazione dello split payment, in particolare riscrivendo l’art. 5-ter del DM 23 gennaio 2015 sull’individuazione delle fondazioni degli enti e delle società assoggettate al meccanismo.
 Pertanto, a seconda della tempistica, sono assoggettate a split payment, le operazioni nei confronti di:
  • Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 – le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017) per come individuate nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
  • Per le fatture emesse dal 2018 al 2020 – le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB, gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, le società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali al 30 settembre precedente. Il relativo elenco sarà pubblicato a cura del Dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo.
Viene fatto salvo, solo per il 2017, l’elenco pubblicato il 19 dicembre 2017 a cui viene conferito valore per l’anno 2018.
 
Si ricorda che gli elenchi dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione, validi per il 2018, possono essere consultati all’indirizzo http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/ .
 
Il decreto fornisce, inoltre, alcune precisazioni volte a chiarire le modalità applicative del meccanismo per le ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB dei soggetti sopra indicati si verifichi o venga a mancare, prima o dopo, il 30 settembre.
 
A tal riguardo di seguito si sintetizzano gli effetti in termini di fatturazione in split payment:
 
Modifiche nel controllo, nella partecipazione o nell’inclusione nell’indice FTSE MIB
TIPO DI MODIFICA
TERMINI
APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT
si verifica
entro 30/09
operazioni fatturate dal 1° gennaio dell’anno successivo
oltre 30/09
operazioni fatturate dal 1° gennaio del secondo anno successivo
viene a mancare
entro 30/09
operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell’anno
oltre 30/09
operazioni fatturate fino al 31 dicembre dell’anno successivo