L’Ance al Parlamento: urgente la soppressione dello split payment

Si è svolta il 16 c.m. l’audizione informale dell’ANCE presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati nell’ambito dell’esame, in prima lettura, in sede referente, del disegno di legge, di iniziativa parlamentare, recante “Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell’evasione fiscale” (DDL 1074/C).
 
Il Direttore Generale, Dott. Massimiliano Musmeci, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato, in premessa, la piena condivisibilità delle misure dirette ad alleggerire le imprese da adempimenti amministrativi ed oneri burocratici di natura fiscale. Alcune delle misure di semplificazione, infatti, interessano direttamente gli operatori del settore delle costruzioni, soggetti a meccanismi particolari di applicazione dell’IVA, quali lo split payment, che, oltre ad appesantire la gestione dell’attività dal punto di vista procedimentale, hanno anche l’effetto di incrementare in via esponenziale il credito IVA, di per sé già “fisiologicamente” elevato. 
L’operatività dello split payment comporta, infatti, una pesante perdita di liquidità, stimata dall’ANCE in circa 2,4 miliardi di euro l’anno, che mette seriamente a rischio l’equilibrio finanziario delle imprese, costrette anche a subire i ritardati pagamenti della pubblica Amministrazione, che drenano ulteriori 8 miliardi di liquidità. Il meccanismo, tra l’atro, risulta oramai superfluo, tenuto conto che, già dal 2015, nei rapporti con la PA, opera la fatturazione elettronica, anch’essa utilizzabile come valido strumento di lotta all’evasione nel comparto dell’IVA.
Per tali ragioni occorrerebbe azzerare del tutto il meccanismo e nell’immediato individuare soluzioni per azzerare il credito IVA che da questo si genera, o garantirne il recupero pressoché immediato attraverso il rimborso o la sua compensazione con i tributi o contributi dovuti dalla medesima impresa. In quest’ottica, ha espresso apprezzamento per  la misura prevista nel provvedimento (art.17), che intende introdurre un plafond che i soggetti che applicano lo split payment possono utilizzare per effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA. In questo modo, le medesime imprese non ricevono l’imposta dai committenti pubblici, ma non la devono nemmeno pagare ai loro fornitori, cosicché, per effetto dello split payment, non si viene a generare ulteriore credito IVA. Quest’ultimo risultato si potrebbe ottenere anche consentendo, l’applicazione del reverse charge quale meccanismo di liquidazione dell’IVA dovuta ai fornitori, tutte le volte in cui si applichi lo split verso i committenti pubblici. In alternativa, si dovrebbe intervenire celermente quantomeno per rendere pressoché immediato il rimborso e la compensazione del credito IVA, eliminando, contestualmente, l’attuale tetto massimo di crediti d’imposta compensabili, pari a 700.000 euro annui.
Appare condivisibile, altresì, l’intento di non incidere sull’attività d’impresa con oneri sanzionatori non correlati ad alcun intento di evasione fiscale e in tal senso, è apprezzabile l’intervento sul sistema sanzionatorio in caso di violazioni tributarie, nonchè il principio generale della non punibilità per errata applicazione del reverse charge, in assenza di danno erariale (art.15).
Al riguardo, ha rilevato che il medesimo principio dovrebbe essere esteso anche in tema di fatturazione elettronica, per la quale il testo prevede solo la riduzione alla metà della sanzione minima. Sarebbe, invece, necessario, in via temporanea, prevedere la completa inapplicabilità delle sanzioni in caso di emissione della fattura con modalità tradizionale invece di quella elettronica, sempre a condizione che l’imposta sia stata comunque assolta. Ciò per consentire un adeguamento graduale al nuovo adempimento, tra l’altro anticipato al 1° luglio 2018 (anziché al 1° gennaio 2019) per i subappaltatori/subcontraenti della filiera degli appalti pubblici.
 
Risulta, inoltre, pienamente apprezzabile il criterio previsto in tema di tassazione dei redditi da locazione (art.23), laddove viene esclusa l’imposizione sui canoni abitativi non riscossi per morosità dell’inquilino, senza dover attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto (come, invece, previsto a legislazione vigente, dall’art. 26 del TUIR-DPR 917/1986). Si tratta di un principio di equità fiscale che andrebbe garantito non solo per le locazioni abitative, ma più in generale per ogni ipotesi di morosità dell’utilizzatore di immobili, anche strumentali.
 
Ha, invece, espresso perplessità sulle misure previste dal testo per il contrasto alle indebite compensazioni (art.36), che vanno ad aggiungersi a quelle già in vigore che dispongono i controlli su F24 considerati “a rischio”, sospendendo le compensazioni sino a 30 giorni, nonché a quelle che impongono l’apposizione del visto di conformità per compensazioni di crediti di ammontare superiore a 5000 euro.
La lotta alla compensazione di crediti d’imposta in tutto o in parte inesistenti è, infatti, di per sé più che condivisibile, tale forma di evasione andrebbe però contrastata incrementando i controlli ed inasprendo le sanzioni per coloro che, effettivamente, hanno commesso le violazioni, eliminando, quindi, qualsiasi vincolo preventivo che blocchi a priori la compensazione, a prescindere da un effettivo abuso sull’utilizzo dei crediti d’imposta. Occorre, quindi, che il regime sanzionatorio, ivi compreso quello previsto dal provvedimento sia sostitutivo e non aggiuntivo a tutti gli altri vincoli oggi previsti alla compensazione dei crediti fiscali (quale l’obbligo del visto di conformità, il controllo sugli F24 considerati a rischio e la connessa sospensione della compensazione sino a 30 giorni).
Per tali ragioni, accanto all’inasprimento delle sanzioni, è opportuno intervenire contestualmente sui vincoli e sui limiti previsti dalla legislazione vigente per la compensazione ed i rimborsi dei crediti fiscali e, in particolar modo, di quelli IVA.
 
Il Direttore ha, infine, evidenziato la necessità di inserire nel provvedimento alcune specifiche misure volte a semplificare la gestione amministrativo-fiscale dell’attività del settore delle costruzioni e riguardanti, in particolare:
 
l’applicazione dell’imposta di bollo per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche, che attualmente risulta complessa, differenziandosi a seconda della tipologia di documento da produrre e dell’obbligo (fin dall’origine o in caso d’uso) di presentazione dello stesso ai competenti uffici amministrativi per la sua registrazione;
 
l’operatività della regola del “prezzo-valore” nei trasferimenti immobiliari, che crea uno squilibrio fiscale tra l’acquisto di abitazioni da privati piuttosto che da imprese;
 
il recupero dell’IVA su crediti non riscossi a causa dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, per il quale occorre attendere la chiusura infruttuosa della procedura medesima.
 
In allegato il documento con il dettaglio delle valutazioni e proposte ANCE consegnato agli atti della Commissione.