L’Agenzia delle Entrate interviene in tema di raggruppamento temporaneo di imprese

Quando, per l’esecuzione di un appalto pubblico, viene costituito un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate per i lavori di competenza che ciascuna ha eseguito.
 
Questa la precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate nel Principio di Diritto n. 17 del 17 dicembre 2018 in tema di raggruppamento temporaneo di imprese.
 
Nel chiarire che ciascuna impresa facente parte dell’raggruppamento è tenuta a fatturare direttamente nei riguardi della stazione appaltante, l’Amministrazione ricorda che tale obbligo deriva dal tipo di rapporto esistente tra associate e capogruppo.
Infatti il raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) istituito per l’esecuzione di un appalto pubblico configura, dal punto di vista giuridico, un mandato collettivo speciale con rappresentanza che, ai sensi dell’art. 48, co. 16, del DLgs 50/2016 (cd. Codice degli appalti pubblici) non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori riuniti. Ciascuno di essi, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.