Grave illecito professionale: confermate le modifiche alla disciplina

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”;

In materia di lavori pubblici, la legge in esame conferma le innovazioni relative alla figura dell’illecito professionale, di cui al comma 5, lett. c), dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come introdotte dal decreto legge (cfr NEWS ANCE del 18 dicembre 2018 (ID 34611), cui si rinvia).
 
Le modifiche introdotte, peraltro, sembrano rispondere ai recenti rilievi espressi dalla Commissione Europea, con riferimento, tra l’altro, anche norme in materia di illecito professionale, ritenute dagli uffici UE non perfettamente in linea con le prescrizioni comunitarie (di cui alle direttive UE 2014, nn. 23,24 e 25).
 
Nella nuova versione, quindi, viene confermato il venir meno della previsione che riteneva rilevante, ai fini dell’esclusione, la risoluzione di un precedente contratto solo ove non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio.
 
Va peraltro ricordato che, per la normativa comunitaria, ai fini della rilevanza di tale fattispecie, è altresì necessario che le significative o persistenti carenze siano avvenute nell’esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico.
 
Nell’accezione comunitaria, pertanto, non assume rilievo  qualsiasi carenza, ma solo quelle che hanno inficiato nella sostanza l’opera, ad esempio, non rendendola fruibile per l’amministrazione. pertanto, ed incidendo nell’economia complessiva dell’opera realizzata.
 
Ciò premesso, in fase applicativa, non potrà non tenersi conto anche di tale presupposto, benché lo stesso non risulti espressamente richiamato dalla novella normativa.
 
Infine, si rammenta che il nuovo articolo 80, comma 5, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente al 15 dicembre u.s., rimanendo ferma la vecchia formulazione solo per le gare bandite in precedenza.
 
Considerata la particolare indeterminatezza assunta dall’illecito professionale nella nuova versione normativa e tenuto conto dell’inserimento dei due nuovi motivi di esclusione, alle lettere c-bis e c-ter, si raccomanda alle imprese di prestare la massima attenzione alle autodichiarazioni da rendere in gara, al fine di scongiurare contestazioni di falso o di incompletezza dichiarativa, che potrebbero mettere a rischio la partecipazione alla gara e compromettere il possibile utilizzo dell’istituto del “self cleaning”, di cui all’art. 80, comma 7.