Gestione rifiuti: no a sospensione degli impianti per piccole irregolarità

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute in un’autorizzazione per un impianto di recupero o smaltimento l’autorità non può sospendere l’attività ma deve procedere secondo la gravità dell’infrazione, è quanto ha affermato il TAR Lombardia con la sentenza del 12 gennaio 2017 n. 60.
In particolare, i giudici hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di sospensione dell’attività di un impianto di recupero dei rifiuti nel quale erano state riscontrate delle irregolarità, rispetto alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).
Nella sentenza viene, infatti, sottolineato come in tali ipotesi l’autorità competente sia tenuta a procedere, secondo la gravità dell’infrazione e quindi possa emanare un provvedimento di sospensione solo qualora accerti situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente (C.S., Sez. V. 19.7.2005 n. 3831).
A tal fine, è necessario porre in essere un’attività istruttoria particolarmente rigorosa e comunque la sospensione può intervenire solo dopo che vi sia stata una diffida a mettersi in regola. (T.A.R. Liguria, Sez. II, 15.10.2010, n. 9501, T.A.R. Toscana, Sez. II, 31.8.2010, n. 5145).
Ciò ha lo scopo di mettere l’’interessato nelle condizioni di eliminare, laddove possibile, le violazioni riscontrate e soprattutto di “fornire il proprio apporto procedimentale” (T.A.R. Veneto, Sez. III, 7.7.2008 n. 1947).
Il TAR ha inoltre evidenziato come non si possa invocare in tale ipotesi il principio di precauzione, spesso impropriamente applicato in materia ambientale, in quanto esso “va armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco”.
 
In allegato la sentenza del TAR Lombardia con la sentenza del 12 gennaio 2017 n. 60