FAQ – Previdenza

Prestazioni Enpacl

Quali sono le prestazioni erogate dall’Enpacl?
L’Ente eroga pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità, di reversibilità, indirette nonché trattamenti pensionistici in totalizzazione e in cumulo.

Lo Statuto ed il Regolamento di attuazione dell’Enpacl contemplano inoltre prestazioni diverse dai trattamenti pensionistici in questione e precisamente indennità di maternità, provvidenze straordinarie ed assistenza sanitaria integrativa nonché prestiti ai neo iscritti.

Vecchiaia

Quando si matura la pensione di vecchiaia?
La pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti tre requisiti:
• anagrafico, l’accesso al pensionamento per vecchiaia è elevato, gradualmente, fino a 70 anni per uomini e donne (a regime dall’anno 2025).
• contributivo, è ridotto a 5 annualità
• importo minimo, deve essere pari a 5 volte il contributo soggettivo minimo.
Di seguito lo schema che rappresenta l’introduzione graduale della riforma.

Anno Dal 2016 Dal 2019 Dal 2022 Dal 2025
Età 67 68 69 70
Anni di contribuzione 5 5 5 5
Misura minima 5 volte il minimo
(10.332,60 euro)
5 volte il minimo 5 volte il minimo Non richiesta

E’ necessaria la regolarità contributiva.

Quali sono gli obblighi contributivi previsti per il pensionato di vecchiaia che prosegue l’attività professionale?
Qualora il pensionato non richieda la cancellazione dall’Albo professionale sarà tenuto al versamento della contribuzione soggettiva obbligatoria e della contribuzione integrativa. In tal caso avrà diritto all’aggiornamento triennale dell’importo della pensione percepita, a titolo di supplemento. E’ necessaria la regolarità contributiva.

Come si calcola la pensione di vecchiaia?
Dal 1 gennaio 2013 la pensione di vecchiaia è determinata in funzione del montante contributivo effettivamente maturato (metodo contributivo). Nel rispetto del pro rata, la contribuzione versata prima della entrata in vigore della riforma (ante 2013), è comunque calcolata ai fini pensionistici in base alla previgente normativa regolamentare.

Sotto il profilo dell’adeguatezza delle prestazioni erogate dall’ENPACL, i montanti contributivi saranno quindi costituiti dai versamenti per contribuzione soggettiva (12% del reddito professionale), dai ¾ della contribuzione integrativa (4% del volume d’affari IVA) e dai versamenti facoltativi per contribuzione aggiuntiva (cd “modularità”).

Vecchiaia anticipata

Quando si matura la pensione di vecchiaia anticipata?
Il requisito contributivo di accesso al pensionamento per vecchiaia anticipata, è gradualmente elevato a 40 anni, fermo il requisito anagrafico minimo di 60 anni come riportato nel seguente schema.

Anno Dal 2017 Dal 2019 Dal 2021
Età minima 60 60 60
Anni di contribuzione 38 39 40
Cancellazione Si Si No

E’ necessaria la regolarità contributiva.

Da quando decorre la pensione di vecchiaia anticipata?
La pensione decorre dal mese successivo alla domanda, in presenza dei requisiti previsti. Sono abolite le finestre di accesso.

I pensionati di vecchiaia anticipata sono tenuti, dopo il pensionamento, a pagare i contributi ?
I pensionati di vecchiaia anticipata che abbiano maturato almeno 40 anni di iscrizione e contribuzione all’Ente e che quindi non siano obbligati a procedere alla cancellazione dall’Albo, sono tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi previsti dalla normativa. Detti versamenti saranno oggetto di supplemento e/o rivalutazione dell’entità pensionistica nei tempi e nella misura prevista per la pensione di vecchiaia. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all’Ente sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera , salva la facoltà di optare per l’aliquota del 6% (riduzione al 50% dell’aliquota del 12%), da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta.
 

Inabilita’

Quali sono i requisiti per la concessione della pensione di inabilità?
La pensione di inabilità è corrisposta all’iscritto a condizione che:

• la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale, purché l’evento si sia verificato dopo l’iscrizione all’Ente e la domanda presentata in costanza di rapporto assicurativo;

• risulti maturato il requisito di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Si prescinde da tale requisito se l’inabilità è causata da infortunio;

• la posizione contributiva sia regolare.

Da quando decorre la pensione di inabilità?
La decorrenza della pensione è subordinata alla cancellazione dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Il Consulente è tenuto a richiedere la cancellazione, a pena di decadenza, entro 90 gg. dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento della pensione. In tal caso la pensione è corrisposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro.

Qual è l’ammontare della pensione di inabilità?
La misura della pensione di inabilità non può essere inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno della presentazione della domanda.

Entro quale termine l’ Ente può verificare la permanenza delle condizioni di inabilità del pensionato?
Entro i 10 anni successivi alla liquidazione. Qualora le visite mediche di revisione delle condizioni che hanno dato luogo al riconoscimento della pensione abbiano avuto esito positivo, la pensione è definitiva.

E’ preferibile chiedere la cancellazione dall’Albo professionale prima di inviare domanda di pensione di inabilita’/invalidita’?
Assolutamente no. La domanda deve essere presentata solo in costanza di iscrizione all’Ente, pena la ricusazione.

Invalidita’

Quali sono i requisiti per la concessione della pensione di invalidità?
La pensione di invalidità è corrisposta all’iscritto a condizione che:

• la capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo continuativo, a meno di un terzo;

• risulti maturato il requisito di almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, ovvero 5 anni di iscrizione e contribuzione se l’invalidità è causata da infortunio;

• la posizione contributiva sia regolare.

Sussiste il diritto anche quando la riduzione preesista al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

Nell’ipotesi di aggravamento delle condizioni che hanno dato luogo alla pensione di invalidità il pensionato può chiedere, purché iscritto, la trasformazione della pensione in trattamento di inabilità.

Da quando decorre la pensione d’invalidità?
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Quali obblighi contributivi sono previsti per il pensionato di invalidità che prosegue l’attivita’?
Il pensionato di invalidità, che mantiene l’iscrizione all’Albo, continua a versare il contributo soggettivo e quello integrativo che saranno successivamente conteggiati nella pensione definitiva.

Reversibilità e Indiretta

Quali trattamenti previdenziali sono previsti in favore dei superstiti?
Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente normativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità e pensione aggiuntiva, sono reversibili ai superstiti.

La pensione indiretta, invece, spetta al coniuge ed ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del Consulente iscritto (non pensionato) che, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, abbia maturato cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente nei dieci anni antecedenti l’evento.

Chi sono i superstiti aventi diritto a pensione?

  • il coniuge;
  • i figli minorenni;
  • i figli celibi o le figlie nubili di età compresa tra i 18 e i 21 anni che seguono corsi di studi purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • i figli celibi o le figlie nubili che frequentano corsi di studi universitari, fino al compimento della durata legale del corso stesso e comunque non oltre il 26° anno di età, purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • i figli maggiorenni totalmente inabili a proficuo lavoro a carico del richiedente la pensione, purchè non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore (o ai genitori) inabile a proficuo lavoro e privo di redditi o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dalla normativa.

In che misura è stabilita la pensione di reversibilita’ e indiretta?
Le percentuali di pensione sono le stesse:
• 60% al coniuge (in caso di divorzio anche all’ex coniuge se in possesso  dell’assegno di mantenimento e fino a nuove nozze. La percentuale è ripartita con provvedimento del Tribunale);
• 20% a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile al lavoro.
La quota totale erogabile non può superare comunque il cento per cento.
In mancanza del coniuge o al suo decesso:
• 60% a un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro;
• 80% a due figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro;
• 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro.
In mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta:
• nella misura del 50% al genitore inabile al lavoro purché privo di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento;
• nella misura del 60% a due genitori inabili al lavoro purché privi di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 21° o 26° anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari.

Qual è la decorrenza delle pensioni di reversibilità e di quelle indirette?

Le pensioni di reversibilità e quelle indirette decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso. In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione sono comunque dovuti gli arretrati, senza interessi, per un massimo di due annualità.

 

Totalizzazione

Che cos’è la totalizzazione?

La totalizzazione è la possibilità di unificare gratuitamente i periodi assicurativi non coincidenti, maturati presso l’Enpacl o altre gestioni previdenziali, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, a superstiti.

Che differenza c’è tra la ricongiunzione e la totalizzazione?

La totalizzazione, al contrario della ricongiunzione, è gratuita e non comporta l’effettivo spostamento dei contributi da una gestione previdenziale all’altra, sempre che risultino periodi contributivi, non coincidenti. Tale limitazione non è prevista nella ricongiunzione. Inoltre, per il calcolo del trattamento pensionistico da totalizzazione, si applica, di norma, il sistema di calcolo contributivo introdotto dalla legge n. 335/1995 (Riforma Dini) e, pertanto, non sempre totalizzare è più conveniente di ricongiungere.

A chi devo presentare la domanda di totalizzazione?

La domanda di pensione in totalizzazione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è o si è stati iscritti. A questa spetta l’onere di verificare che risultino maturati tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza.

Chi eroga la pensione totalizzata?

La pensione totalizzata è pagata totalmente dall’Inps, restando ovviamente a carico di ciascuna gestione l’onere delle singole quote.

Quali sono i requisiti previsti per la pensione totalizzata?

Per il riconoscimento della pensione in totalizzazione è necessario non essere titolari di trattamento pensionistico autonomo in alcuna delle gestioni in cui si è stati iscritti.
La pensione di invalidità Enpacl, se definitiva, preclude il diritto a ottenere la pensione totalizzata.

Quali prestazioni sono conseguibili con la totalizzazione?

Le prestazioni conseguibili con la totalizzazione sono:
pensione di vecchiaia: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella A;
pensione di anzianità: i requisiti e la decorrenza sono riportati nella tabella B;
pensione di inabilità: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento dell’evento inabilitante (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda) ;
pensione indiretta ai superstiti: con i requisiti e le decorrenze previste nella gestione di iscrizione al momento del decesso dell’iscritto (1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa).

Tabella A

Maturazione requisiti Età Contributi
(anni)
Finestra
(dalla maturazione dei requisiti)
2011 65  20 18 mesi
2012 65  20 18 mesi
2013 65 + 3 mesi 20 18 mesi
2014 65 + 3 mesi 20 18 mesi
2015 65 + 3 mesi 20 18 mesi
2016 65 + 7 mesi 20 18 mesi
2017 65 + 7 mesi 20 18 mesi
2018 65 + 7 mesi 20 18 mesi

Tabella B

Maturazione requisiti Contributi
(anni)
Finestra
(dalla maturazione dei requisiti)
2011 40  18 mesi
2012 40 19 mesi
2013 40 + 3 mesi 20 mesi
2014 40 + 3 mesi 21 mesi
2015 40 + 3 mesi 21 mesi
2016 40 + 7 mesi 21 mesi
2017 40 + 7 mesi 21 mesi
2018 40 + 7 mesi 21 mesi

La pensione in totalizzazione è calcolata col sistema di calcolo contributivo?

La pensione totalizzata è di norma calcolata col sistema contributivo.

Sono già pensionato: posso optare per la totalizzazione?

No, chi è già titolare di trattamento pensionistico non può effettuare la totalizzazione. 

Cumulo contributivo

PREMESSA 

L’istituto del cumulo contributivo, già presente nell’ordinamento INPS dal 1 gennaio 2013, è stato esteso alle Casse di previdenza dei liberi professionisti dalla legge di bilancio 2017, con decorrenza 1 gennaio 2017.
La norma manifesta evidenti incongruenze e, conseguentemente, difficoltà interpretative che l’ENPACL intende risolvere al più presto attraverso l’interlocuzione già avviata, anche tramite l’AdEPP, con i Ministeri deputati.
Pertanto, le seguenti FAQ potrebbero contenere imprecisioni non imputabili all’Ente.

Il cumulo consente la ricongiunzione gratuita dei contributi?

 No. Con il cumulo non si verifica alcuna ricongiunzione dei contributi.

In che cosa consiste il cumulo ?

Attraverso il cumulo è possibile utilizzare i periodi contributivi accreditati presso più gestioni al fine di ottenere una unica pensione, composta di tante quote quante le gestioni interessate.

Il cumulo è gratuito ?

Sì.

Può fare domanda di cumulo anche chi già fruisce di una pensione?

No. La facoltà di cumulo (ad esempio di contributi versati nella gestione A) è impedita a chi è già pensionato (della gestione B).

Come viene calcolata la pensione?

Ogni ente pensionistico calcola la quota di pensione di competenza utilizzando la propria metodologia di calcolo, vigente tempo per tempo.

Per un Consulente del Lavoro è più conveniente la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo?

Non si può affermare la convenienza di un istituto su un altro in termini assoluti.
La ricongiunzione può implicare un onere per l’interessato mentre totalizzazione e cumulo sono gratuiti.
Però la totalizzazione e il cumulo possono comportare requisiti di accesso al pensionamento più elevati, anche di 5 anni (pensione di vecchiaia anticipata).

A chi bisogna fare la richiesta di cumulo e quando ?

La domanda di pensione in cumulo contributivo va presentata presso la gestione alla quale si è, ovvero si è stati, iscritti da ultimo.
La richiesta va presentata nel periodo immediatamente precedente il raggiungimento dei requisiti pensionistici.
 

Enpacl on line

Che cosa è Enpacl on line?

E’ un’area riservata per i Consulenti del Lavoro: un contenitore telematico gratuito messo a disposizione degli iscritti che possono in tal modo usufruire di numerosi servizi 24 ore su 24.

Quali servizi offre Enpacl on line?

Attraverso i servizi Enpacl on line è possibile compilare annualmente la dichiarazione obbligatoria dei compensi senza errori e/o omissioni. Oltre a determinare l’ammontare della contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta, si può scegliere le modalità di pagamento, generare i relativi bollettini M.Av. e versare i contributi all’Ente. Tutto ciò in tempo reale e senza dover sostenere alcuna spesa di spedizione.

E’ possibile, altresì, visualizzare il proprio estratto conto contributivo, prendendo visione dei dati anagrafici e di quelli contributivi.

Enpacl On Line consente, inoltre, di simulare la decorrenza e il calcolo delle prestazioni future. Ciascuno, infatti, in modo personalizzato, può determinare la decorrenza e l’importo della propria futura pensione, comprendendo nel conteggio anche la contribuzione soggettiva, integrativa e volontaria che si presume di versare negli anni a venire.

Inoltre, ciascuno attraverso la simulazione del costo della ricongiunzione e dei riscatti di laurea, praticantato e servizio militare, può effettuare il calcolo della riserva matematica e determinarne il relativo costo.

Se si è smarrito il codice utente e/o la password, come recuperarli?

Per recuperarli clicca qui.

Come modificare la password?

La procedura è semplice. Per modificare la password cliccare sull’icona di accesso rapido “Cambio password”, posizionata sulla destra della schermata.

Cos’è il “Cassetto previdenziale”?

Il “Cassetto previdenziale”, posizionato sulla destra della schermata, raccoglie alcuni documenti quali le domande prodotte, i CU e le lettere ISTAT.

Qual è la procedura per pagare il contributo obbligatorio all’Ente?

L’Ente non invia più i M.Av. cartacei. Di conseguenza, si dovrà generare il relativo M.Av. nell’area riservata dei Servizi Enpacl on line alla voce di menu “Pagamenti – Piano dei pagamenti“.
E’ possibile avvalerti, in alternativa, del modello F24 ordinario. In tal caso, la funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione. Se titolare di Enpacl Card, è possibile effettuare il pagamento con Modello F24 direttamente on line.

E’ possibile pagare i contributi obbligatori utilizzando il modello F24?

Dal 3 giugno 2014, a seguito di apposita convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate, i Consulenti del Lavoro possono pagare i contributi obbligatori tramite il Modello F24 ordinario. La funzione fornisce i dati necessari alla relativa compilazione. Se titolare di Enpacl Card, è possibile effettuare il pagamento con Modello F24 direttamente on line.

Accesso ai Servizi Enpacl online

Devo pagare il contributo soggettivo, ma ho smarrito le credenziali. Come faccio ad accedere all’area riservata dei Servizi Enpacl online?

Nei confronti di coloro che abbiano dimenticato o smarrito le proprie credenziali di accesso ai servizi Enpacl online, l’Enpacl ha messo a disposizione un’apposita procedura che consente di recuperarle.

Una volta completati i passaggi richiesti dalla procedura, le credenziali saranno comunicate dal sistema a mezzo SMS al cellulare ovvero all’indirizzo di posta elettronica registrato a nell’anagrafica dell’Ente.

Per accedere al programma clicca qui.

Ho inserito le mie credenziali per accedere all’area riservata dei Servizi Enpacl online, ma non riesco ad entrare? 

La causa potrebbe essere:
• non aver digitato correttamente il “codice utente” e la “password”, rispettando i caratteri (maiuscoli e minuscoli) o l’aver aggiunto spazi tra un carattere e l’altro;
• aver digitato vecchie password disattivate per mancato utilizzo. In tal caso occorre eseguire la procedura di rigenerazione delle credenziali. Per accedere al programma clicca qui.

Ho seguito la procedura per rigenerare le credenziali, ma ancora non riesco ad accedere al sistema.

Ogni volta che si effettua la procedura di rigenerazione delle credenziali, il sistema assegna una nuova password. Assicurati, pertanto, di utilizzare l’ultima pervenuta.

Il recapito telefonico non è più quello indicato nella scheda anagrafica. Come fare per aggiornare il dato?

La procedura è molto semplice. Per aggiornare i suoi dati anagrafici dovrà accedere all’area riservata tra i servizi “Enpacl on line” e cliccare sull’icona di accesso rapido “Profilo”, posizionata sulla destra della schermata.

Per i pagamenti online è obbligatorio attivare la Enpacl card o è possibile pagare il M.Av in altro modo?

La Enpacl card è solo uno dei modi con cui effettuare il pagamento online del contributo tramite M.Av. o Modello F24 ordinario. E’ possibile utilizzare altresì le Carte di credito dei circuiti Visa/Mastercard o American Express nonché il servizio bancario telematico home banking del proprio istituto di credito, digitando nell’apposito campo il numero del M.Av. da pagare.