Ecobonus e cessione del credito tra soci: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Il credito d’imposta corrispondente alla detrazione da Ecobonus spettante ad un socio può essere ceduto “a titolo gratuito” ad un altro socio della medesima società, anche se quest’ultimo è nudo proprietario della quota societaria.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 303 del 23 luglio 2019 che affronta, nuovamente, il tema della cessione del credito dal punto di vista soggettivo, al fine di individuare correttamente i possibili cessionari con particolare riguardo all’ipotesi di una cessione avvenuta nell’ambito di una società semplice.
In merito all’individuazione dei soggetti cessionari del credito di imposta corrispondente all’Ecobonus che al Sismabonus, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta[1] al fine di suddividerli in due categorie:
·        fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili;
·        altri soggetti privati[2], intendendosi per tali i soggetti (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione[3].
A titolo esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate ha considerato “soggetti collegati” con la detrazione originaria:
–       gli altri condòmini, in caso di interventi eseguiti sulla parti comuni condominiali (CM 11/E/2018);
–       le società facenti parte dello stesso gruppo dell’impresa esecutrice degli interventi agevolati (CM 11/E/2018);
–       in caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente ad un Consorzio o ad una Rete, le altre società consorziate o retiste che non hanno realizzato direttamente gli interventi, oppure anche lo stesso Consorzio o la Rete (CM 17/E/2018);
–       i subappaltatori e i fornitori di cui si serve l’impresa per realizzare gli interventi agevolati (CM 17/E/2018);
–       i subappaltatori e i fornitori che realizzano lavori non inclusi nell’ambito operativo dei bonus, purché si tratti di interventi rientranti complessivamente nello stesso contratto d’appalto da cui originano le detrazioni medesime (CM 17/E/2018);
–       i soci lavoratori dell’impresa subappaltatrice (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.109/2019);
–       le società che, tramite contratto di somministrazione, forniscono personale alle imprese appaltatrici di interventi per cui è consentita la cessione del credito (anche nell’ipotesi in cui la società che svolge l’attività di somministrazione di lavoro partecipi a un’associazione temporanea di imprese – o raggruppamento temporaneo di imprese – per l’assunzione di appalti per opere che legittimano la cessione del credito (Risposta dell’Agenzia delle Entrate n.61/2018).
Nel caso in esame, il contribuente, socio di una società semplice che nel 2018 ha effettuato interventi di riqualificazione energetica, intende acquistare “a titolo gratuito” da un altro socio, il credito corrispondente alla detrazione a lui spettante pro-quota per le spese agevolate. Sul punto viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se la cessione del credito a un altro socio della medesima società possa avvenire “a titolo gratuito” e se il socio cessionario possa anche essere nudo proprietario della quota societaria.
L’Agenzia risponde positivamente, in quanto il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione, è ravvisabile anche nella partecipazione alla medesima compagine societaria.
Ne consegue che il socio della società di persone che ha diritto pro-quota alla detrazione per le spese sostenute dalla società per interventi di riqualificazione energetica potrà cedere ad un altro socio della medesima società il credito corrispondente alla predetta detrazione. Non è di ostacolo a questa possibilità il fatto che il soggetto cessionario detenga solo la nuda proprietà della quota societaria medesima trattandosi comunque, di un soggetto collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Risp. n.303 del 23-07-19


[1] Cfr. Circolari n.11/E/2018 e n.17/E/2018.
[2]Si veda l’art.14, co. 2-ter e 2-sexies, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013, per l’Ecobonus.
[3] Come chiarito nella CM 11/E/2018, la limitazione delle cessioni possibili (una sola oltre quella originaria) e dei cessionari identificabili come “altri soggetti privati” ai soli soggetti collegati con il rapporto che ha dato origine alla detrazione, è legata al parere espresso dalla Ragioneria Generale in merito all’impatto negativo sui saldi di finanza pubblica che una cedibilità illimitata dei crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni, avrebbe potuto avere.