DL 91/2017 “Mezzogiorno”: avvio dell’esame al Senato

E’ all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Bilancio del Senato, il disegno di legge di conversione del DL 91/2017 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” (DDL 2860/S, Relatori Sen. Salvatore Tomaselli (del Gruppo parlamentare PD) e Simona Vicari (del Gruppo parlamentare Ap-CpE-NCD).

Tra le misure previste:

 

Misure a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno (art. 1)

Viene prevista una nuova misura di incentivazione per i giovani del Mezzogiorno – denominata “Resto al Sud” – volta a promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti, al momento della presentazione della domanda, nelle predette regioni, ovvero che ivi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, e che non risultino già beneficiari, nell’ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialità.

Consiste per il 35 per cento in erogazioni a fondo perduto e per il 65 per cento in un prestito a tasso zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni di cui i primi due di pre-ammortamento.

Sono finanziate, in particolare, le attività imprenditoriali relative a produzione di beni e servizi dell’artigianato e dell’industria.

Vengono disciplinate le modalità di presentazione dell’istanza di accesso alla misura, di erogazione dei finanziamenti.

 

Banca delle terre abbandonate o incolte (art. 3)

Viene individuata, in via sperimentale, una procedura finalizzata all’assegnazione dei terreni abbandonati o incolti e dei beni immobili in stato di abbandono, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

Al riguardo, viene in particolare previsto che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento i Comuni provvedano ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari che rientrano nelle seguenti categorie:

– terreni agricoli sui quali non è esercitata l’attività agricola da almeno 10 anni;

– terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni;

– le aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni.

A tal fine, i Comuni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco dei beni oggetti di ricognizione e possono dare gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta, a soggetti con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. I Comuni introducono criteri di valutazione dei progetti che assicurino priorità ai progetti di riuso di immobili dismessi con esclusione di ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati standard di qualità architettonica e paesaggistica.

Il beneficiario deve corrispondere al Comune un canone d’uso indicizzato, determinato sulla base di un’apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario. Vengono definite le modalità di assegnazione , di presentazione dei progetti, benefici e gli obblighi dei beneficiari.

 

Istituzione di zone economiche speciali e relativi benefici fiscali e semplificazioni (Artt. 4 e 5)

Vengono disciplinate le procedure e le condizioni per l’istituzione di una Zona economica speciale (ZES), in alcune aree del Paese, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi che consentano lo sviluppo del Paese, delle imprese già operanti, nonché per l’insediamento di nuove imprese.

La zona economica speciale è definita come un’area geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e comprendente almeno un’area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell’11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).

Le modalità per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i relativi criteri che ne disciplinano l’accesso e le condizioni speciali di beneficio saranno definite con DPCM entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.

Vengono, altresì, disciplinati i benefici fiscali e le semplificazioni relative tra cui:

procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate;

regimi procedimentali speciali recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, individuati sulla base di criteri derogatori e modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

-accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES.

Viene, altresì, previsto – in relazione agli investimenti effettuati nella ZES – che il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge 208/2015, art. 1 co. 98 e ss. è prorogato di un anno, fino al 31 dicembre 2020 ed elevato a 50 milioni di euro l’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d’imposta.

 

-Disposizioni di semplificazione per la valorizzazione dei Patti per lo sviluppo (art. 6)

Viene disposto, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei Patti per lo sviluppo, che il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 avvenga sulla base di apposite richieste di pagamento presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.

Le richieste di pagamento sono inviate alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, che le inoltra al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del pagamento che avviene con le seguenti modalità: 50 per cento del costo realizzato all’atto del ricevimento della richiesta stessa, corredata dell’autocertificazione del rappresentante legale dell’Amministrazione richiedente, attestante il costo effettivo dell’intervento e la regolarità delle spese. Il pagamento del restante 50 per cento del costo realizzato avviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa attestazione da parte dell’Agenzia per la coesione territoriale della coerenza dell’importo con i dati relativi all’avanzamento della spesa inseriti e validati nella Banca Dati Unitaria (BDU) degli interventi della politica regionale.

 

-Valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo – CIS (art. 7)

Per accelerare l’attuazione di interventi complessi, definiti come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l’impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi Contratti istituzionali di sviluppo, su richiesta delle amministrazioni interessate.

 

-Disposizioni di semplificazione in materia di amministrazione straordinaria (art. 8)

Viene prevista l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. n. 347/2003, per le società cessionarie di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dall’articolo 1, co. 1 dello stesso decreto legge 347/2003, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato di insolvenza.

 

-Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti (art. 9)

Viene modificata contenuta nella premessa dell’allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006  (Codice dell’ambiente) con la soppressione dei numeri da 1 a 7 (introdotti dal D.L. 91/2014), sulla disciplina concernente la classificazione dei rifiuti. Al riguardo, viene chiarito che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del produttore, mediante l’assegnazione del codice CER competente, devono essere applicate le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014.

 

-Ulteriori misure in favore dell’occupazione nel Mezzogiorno (art. 10)

Viene autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25 per il 2018 a favore dell’ANPAL per  lo svolgimento di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno.

 

-Proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (art. 14)

Viene prorogato, dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018, il termine per l’effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosiddetto del super ammortamento, di cui all’art.  1, comma 9, della L 232/2016 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per agevolare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0, riconoscendo per tali investimenti una maggiorazione del costo di acquisizione del 150%.

 

-Disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell’Amministrazione straordinaria di ILVA (art. 13).

 

Il decreto legge scade il 19 agosto p.v.