Decreto Sicurezza, cosa cambia per cantieri

Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (Gazzetta ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2018), è entrato in vigore il 5 ottobre scorso.
 

Il decreto, volto tra l’altro a fronteggiare la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla minaccia del terrorismo e della criminalità organizzata di tipo mafioso nonché alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli enti locali, ha introdotto modifiche al D. Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sicurezza sul lavoro), al D. Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e al D. Lgs. n. 25/2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

 
In particolare, con riferimento alla notifica preliminare, dal 5 ottobre scorso, a seguito della modifica apportata dall’articolo 26 del decreto legge, il committente (o il responsabile dei lavori), pubblico o privato, dovrà inviare la notifica preliminare, prima dell’inizio dei lavori, oltre che alla ASL ed alla direzione provinciale del lavoro, anche al prefetto.
 
L’articolo 99 prevede che l’invio a tali soggetti debba essere effettuato anche in caso di aggiornamenti dei contenuti della notifica stessa.
Si ricorda che la notifica preliminare è prevista:
a)   nei cantieri in cui sono presenti più imprese esecutrici;
b)   cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nella lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
c)   cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini giorno.
 
Ance interverrà nel sedi opportune per estendere ulteriormente la platea dei soggetti destinatari della notifica preliminare, includendo le Casse Edili territorialmente competenti, a cui la notifica dovrebbe essere inviata contestualmente ed esclusivamente in via telematica.
 
Ciò al fine di garantire una più attenta verifica delle condizioni di regolarità delle imprese, soprattutto in sede di attestazione della regolarità contributiva, con la possibilità di costituire una banca dati, aggiornata, di settore, anche ai fini di una migliore programmazione della attività ispettiva.
 
Con riferimento ai lavoratori stranieri si segnala, in particolare, che l’art. 1 del provvedimento, innovando il d.lgs. n. 286/1998, con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 18-bis “Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica”, recante la dicitura “casi speciali”, rilasciato per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza, prevede che tale permesso, di durata pari ad un anno, consenta l’accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l’iscrizione nell’elenco anagrafico di cui all’art. 4 del regolamento del DPR n.442/2000 o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti minimi di età. Tale permesso, alla scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi, ovvero per motivi di lavoro subordinato o autonomo.
 
Con introduzione dell’art. 20-bis viene previsto il “Permesso di soggiorno per calamità”, rilasciato allo straniero che versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di soggiorno, di durata pari a sei mesi, è valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
 
Con introduzione del comma 12-sexies all’art. 22, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un Permesso di soggiorno recante la dicitura “casi speciali”. Tale permesso, di durata pari a sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale e revocabile in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.
 
Con l’art. 42-bis viene introdotto il “Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile”, rilasciato qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’art. 3 della legge n. 13/1958, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Tale permesso, di  durata pari a due anni, rinnovabile, consente l’accesso allo studio nonché allo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato.
 
L‘art. 1, comma 2, del provvedimento contempla inoltre innovazioni al d.lgs. n. 25/2008, con modifica del comma 3 dell’art. 32, il quale prevede la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno annuale recante la dicitura “protezione speciale”, rinnovabile, che consente lo svolgimento dell’attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Tale permesso, ai sensi del comma 8 dell’art. 1, è rilasciato, alla scadenza, anche ai titolari di permesso per motivi umanitari, concesso secondo la previgente formulazione della disposizione e in corso di validità all’entrata in vigore del decreto in esame.
 
Il comma 9 dell’art. 1 prevede, infine che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, per i quali la Commissione territoriale non abbia accolto la domanda di protezione internazionale e abbia ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, allo straniero sia rilasciato un permesso di soggiorno, recante la dicitura “casi speciali”, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato, alla scadenza del quale è previsto il rilascio del permesso di soggiorno annuale per “protezione speciale”.