Credito di imposta per il Sud: è possibile fruirne in attesa del certificato antimafia

L’Agenzia delle Entrate può concedere il cd. Credito di imposta per il Mezzogiorno, anche nelle more del rilascio dell’informativa antimafia, a condizione di recuperare per intero il bonus, in caso di esito negativo del procedimento.

È quanto precisato nella Circolare del 3 luglio 2018 del Ministero dell’Interno in risposta ad una richiesta di chiarimenti proveniente dall’Agenzia delle Entrate.

La questione nasce dai rallentamenti che la lunghezza dei tempi medi per l’acquisizione della documentazione antimafia – necessaria per poter accedere al beneficio – ha imposto all’attività autorizzatoria dell’Amministrazione.  

Tali rallentamenti rischiano, a parere dell’Agenzia delle Entrate, di essere incompatibili con le finalità di sostegno agli investimenti e all’occupazione che il Credito di imposta per il Sud dovrebbe perseguire nell’immediato.

Si ricorda, infatti che il “Credito di imposta per il Mezzogiorno”, è stato istituito dalla legge di Stabilità 2016[1] che ha incentivato l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive site nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo riconoscendo a favore delle imprese, per tali acquisti, un credito d’imposta[2]nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie e del 10% per le grandi, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019.

Successivamente la disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud è stata modificata dal cd. “Decreto Mezzogiorno”[3] che ha previsto tra l’altro:

 

–      l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);

–      l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[4];

–      nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;

–      l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento.

 

Come precisato nella Circolare del 3 luglio scorso, il Credito imposta per il Sud rientra, tra quei “contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato” per le quali vanno fatte le verifiche antimafia che richiedono, come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria, dei tempi di rilascio particolarmente lunghi[5].

Per superare l’impasse l’Agenzia propone, quindi, una soluzione di compromesso che viene accolta dal Ministero dell’Interno e che risolve la questione riconoscendo all’Amministrazione finanziaria medesima la facoltà di concedere legittimamente la fruizione del bonus anche in assenza della documentazione antimafia, sottoponendo però l’autorizzazione a condizione risolutiva.

Nel caso in cui il procedimento per il rilascio della documentazione antimafia dovesse, infatti, concludersi con esito negativo, l’intera agevolazione dovrebbe essere interamente recuperata.

La facoltà di apporre una condizione risolutiva all’autorizzazione dell’agevolazione, precisa la Circolare del Ministero dell’Interno, è del tutto coerente con l’impianto normativo che disciplina il rilascio della documentazione antimafia, in quanto all’amministrazione erogatrice è espressamente riconosciuta la facoltà (non l’obbligo) di sospendere il versamento delle erogazioni fino alla ricezione della comunicazione antimafia liberatoria (Cfr. art. 88, comma 4-quater, del Dlgs. 159/2011).

Nel diverso caso, invece, in cui la fruizione del bonus fosse stata autorizzata prima di aver ottenuto la documentazione antimafia, ma senza apposizione di alcuna condizione, non sarebbe possibile procedere alla revoca.

Questo perché la disciplina in tema di rilascio della certificazione antimafia, nel prevedere l’esercizio del potere di revoca o recesso, non richiama in alcun modo le erogazioni di contributi, finanziamenti o simili, concessi da parte dello Stato (Cfr. art. 88, comma 4-ter, del Dlgs. 159/2011).

 

 

[1] Cfr. art.1 co.98-108, legge 208/2015.

[2]L’agevolazione riguarda, in particolare, gli acquisti (anche mediante contratti di leasing), facenti parte di un progetto di investimento, relativi a macchinari, impianti ed attrezzature destinati a strutture produttive già esistenti o collocate ex novo nelle Regioni del Mezzogiorno.

[3] Legge n. 18/2017 di conversione del DL n. 243/2016.

[4] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

[5] Cfr. Gli artt. 67, co.1, lett. g, e. 83, co. 1 del Dlgs. 159/2011.

 

Credito di imposta per il Sud – ALL Circolare del 3 luglio 2018