Archeologia industriale: il vincolo deve essere specifico e attuale

Gli impianti industriali dismessi possono essere oggetto di vincolo solo se ne viene dimostrato il loro specifico ed attuale valore storico-artistico. È quanto ha affermato di recente il TAR Lazio (sentenza, sez. II quater, 27 agosto 2019, n. 10629), dichiarando illegittimo, in base alle norme del D.lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali”, un vincolo storico-artistico imposto su un complesso industriale dismesso, genericamente motivato con riferimento alla storia della industrializzazione e alla tutela delle tipologie architettoniche che si sono succedute nel tempo.
 
Nel caso esaminato, il TAR Lazio ha evidenziato che il decreto di vincolo – adottato in base all’art. 10, comma 3, lett. a) del D.lgs. 42/2004 – non conteneva una motivazione adeguata dello stato dei luoghi, la loro evoluzione e il pregio attuale e intrinseco dell’opera.
Con la stessa sentenza è stato dichiarato illegittimo anche il decreto con cui erano state imposte prescrizioni di tutela indiretta – e cioè distanze e altre misure per evitare che siano danneggiate l’integrità, la prospettiva o la luce dell’immobile vincolato (artt. 45 e ss. D.lgs. 42/2004) – su alcune aree circostanti il complesso industriale.
 
In allegato la sentenza del TAR Lazio n. 10629/2019