Appunto su E.S.CO.

Le Energy Service Company (E.S.CO) sono società che forniscono servizi energetici, rispettando attualmente la normativa italiana UNI-CEI 11352-2014.
La norma delinea i requisiti minimi dei servizi di efficienza energetica e le capacità organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria, che la E.S.CO deve possedere, tra cui nel proprio organico un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE nel rispetto della norma UNI CEI 11339 od in possesso dei requisiti previsti) .
Il Decreto Legislativo 115/2008 definisce la E.S.CO “persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente e, ciò facendo, accetta un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti”.
Fatta salva tale premessa è da considerare come la realizzazione degli impianti fotovoltaici sia inserita nella Categoria di Attestazione SOA OG9 ovvero OG10.
In estrema sintesi la prima categoria è applicabile quando si tratta di interventi puntuali per la produzione di energia, la seconda quando si verta in tema di interventi a rete per la distribuzione di energia.
Il Ministero dell’Ambiente con Decreto 7 Marzo 2012 ha, tra l’altro stabilito, che la Pubblica Amministrazione nelle gare di affidamento dei servizi energetici per gli edifici: illuminazione, e FM, riscaldamento e raffrescamento, debbano individuare i canditati in possesso di “capacità organizzativa, diagnostica,
progettuale, gestionale, economica e finanziaria almeno pari a quelle previste dalla norma UNI CEI 11352 sulle società che forniscono servizi energetici”.
Con Decreto Legislativo 4 Luglio 2014 n. 102 in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, abrogando in parte il precedente Decreto Legislativo 115/2008 ed il ciato Decreto Ministeriale ha, tra l’altro determinato come ACCREDIA dovesse entro il 31 Dicembre 2014, predisporre uno schema di certificazione in materia E.S.CO.
In data 12 Maggio 2015 è stato emanato un Decreto Interministeriale Ministero Sviluppo economico e Ministero Ambiente ha approvato gli schemi di Certificazione predisposti da ACCREDIA in materia E.S.CO, EGE, ed SGE (Sistema Gestione Energia), che si allegano alla presente.
Al fine di ottenere la Certificazione UNI CEI 11352 la Vostra associata dovrà rivolgersi a società di certificazione accreditata ACCREDIA che delineerà , dopo disamina dei requisiti soggettivi ed oggettivi, la procedura da seguire.
In merito all’opportunità di ottenere tale Certificazione è da ricordare come l’ANAC, con proprio parere n.34 del 01 Aprile 2015, abbia ritenuto che in una gara per “ l’affidamento del servizio di gestione degli impianti elettrici e di fornitura di energia elettrica ai fabbricati sede della Casa di Riposo, della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico degli stessi e di installazione di impianto fotovoltaico all’utilizzo di fonti rinnovabili” sia “legittima la previsione del bando di gara che richiede, tra i requisiti di partecipazione relativi alla capacità tecnico-organizzativa, specifiche certificazioni di qualità inerenti l’oggetto della prestazione contrattuale, in quanto conforme ai principi di proporzionalità e ragionevolezza”.
Nello specifico il bando di gara aveva, tra l’altro richiesto la dimostrazione del possesso della “Certificazione a norma UNI CEI 11352 per le E.S.CO (società di servizi energetici) e della Certificazione della presenza in organico aziendale di un EGE (Esperto Gestione Energia) certificato a norma UNI CEI 11339 – 2009 (in ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 115/08 e s.m.i.)”
Il parere dell’ANAC si è fondato sul principio del nostro ordinamento che “riconosce ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti in relazione alla possibilità di prevedere requisiti di qualificazione più restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni rispettino i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo tale da non restringere oltre lo stretto indispensabile la platea dei potenziali concorrenti e da non precostituire situazioni di assoluto privilegio” nonché sulla Determinazione n.4 del 10 Ottobre 2012 la quale ha sostenuto che ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice, ”le amministrazioni possono richiedere: (i) la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità; (ii) unicamente nei casi appropriati, l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto e, a tale scopo, la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale”.