Apprendistato e distacco – Chiarimenti dell’INL

Con la nota n. 290 del 12 gennaio 2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito un parere in merito alla compatibilità della formazione durante un contratto di apprendistato con il distacco ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 276/2003.

In proposito, l’Ispettorato del Lavoro non ravvisa ostacoli alla possibilità di avvalersi dell’istituto del distacco nei rapporti di apprendistato, purché siano garantiti i requisiti di legge, in particolare:

• l’interesse del distaccante,
• l’espressa previsione del distacco nel piano formativo individuale del lavoratore,
• la presenza di un tutor adeguato messo a disposizione dal datore di lavoro.

Per quanto attiene la figura del tutor, fermo restando che l’obbligo di formazione è a carico del datore di lavoro che ne garantisce la qualità e la quantità, la nota sottolinea quanto già espresso dal Ministero del lavoro con la circolare n. 40/2004, seppur con riferimento alle modalità di formazione “a distanza”, ossia che, qualora in azienda sia presente un numero idoneo di specializzati, non è assolutamente rilevante la loro localizzazione nell’unità produttiva nella quale operano gli apprendisti e che lo stesso discorso può essere esteso all’attività di “tutoraggio”.

In tali casi, pertanto, rileva che tale figura sia in grado di garantire l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna e quella interna, potendo lo stesso assumere anche solo la funzione di controllo in ordine alla regolarità ed alla qualità della formazione svolta dal soggetto apprendista.